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Con la risoluzione n. 54/E del 9 maggio 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito al riporto delle perdite delle società partecipanti ad una fusione da parte della società risultante dalla fusione o incorporante. In particolare, in risposta ad un interpello presentato da una SPA del settore elicotteristico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il vincolo previsto dal settimo comma dell’articolo 172 del TUIR, che limita il riporto delle perdite nella misura massima dell’ammontare del rispettivo patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, deve intendersi riferito al bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia giuridica della fusione. Di seguito si forniscono alcune precisazioni.