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Nel definire il trattamento degli utili percepiti dalle società di capitali (e più in generale dai soggetti IRES) occorre fare riferimento oltre alle disposizioni dettate dall’articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi anche a quanto previsto dall’articolo 81 di quest’ultimo.
Tale articolo stabilisce che il reddito complessivo delle società di capitali e degli altri enti commerciali previsti dal comma 1 dell’articolo 73 (lettere a) e b)) è considerato reddito d’impresa qualunque sia la fonte di provenienza.
In particolare, nella trattazione di tale argomento si opera la distinzione tra gli utili di fonte italiana e di quelli di fonte estera.