Dal 1° aprile 2011 le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, effettuate nelle fasi che precedono il commercio al dettaglio, seguono il regime del reverse charge.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in un primo momento con la Circolare n. 59/E del 23.12.2010, dove ha chiarito l’ambito applicativo, la decorrenza e le sanzioni della nuova disposizione, successivamente con la Risoluzione n. 36/E del 31.03.2011 con la quale ha precisato che:
• il reverse charge non si applica alla cessione di telefoni cellulari quando questa è accessoria alla fornitura di traffico telefonico;
• il reverse charge si applica alla cessione di dispositivi a circuito integrato, prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale, indipendentemente dal fatto che l’acquirente voglia, dopo l’acquisto, installare o assemblare tali dispositivi in prodotti destinati al consumo finale;
• il cedente non deve acquisire dall’acquirente la documentazione attestante la qualità di utilizzatore finale del bene.