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Le Sezioni Unite della Cassazione non considerano possibile il concorso tra il reato di frode fiscale e quello di truffa ai danni dello Stato, in quanto i due reati sarebbero in rapporto di specialità tra di loro. La fattispecie del concorso e la derivante sanzione più severa si avrebbe nel caso in cui dalla truffa derivasse un profitto ulteriore rispetto a quello dell’ evasione. La sentenza in esame perviene a queste conclusioni dopo un articolata ed esaustiva disamina dei principi di specialità e finalità nella normativa nazionale ed europea e dei differenti orientamenti giurisprudenziali che li hanno fin qui interpretati.