L’avviso viziato, in autotutela, può essere annullato e sostituito. Sent. Cass. n. 4372 del 23 Febbraio 2011

L’avviso viziato, in autotutela, può essere annullato e sostituito. Sent. Cass. n. 4372 del 23 Febbraio 2011

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4372 del 23 Febbraio 2011

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Data: 11/04/2011
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Nel caso in cui l'ufficio si accorga di avere notificato un atto viziato, può validamente annullarlo in via di autotutela, chiedendone la cessata materia del contendere in giudizio ed emettendone uno nuovo. La Corte ritiene legittimo il potere di autotutela esercitato dall'Amministrazione finanziaria entro i termini di decadenza per l'azione accertativa e in mancanza di un giudicato sostanziale formatosi in materia. Questo è stabilito nella recente sentenza n. 4372 del 23 Febbraio 2011



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