Il modello di dichiarazione di avvenuta compensazione e/o richiesta di imputazione dei pagamenti editabile, messo a punto a seguito del Decreto del Ministero delle Finanze dell' 11 febbraio 2011 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell' 11/03/2011, n. 13.
Per mettersi in regola con il Fisco il contribuente può, secondo determinate condizioni poste dalle legge, compensare debiti e crediti per imposte erariali (es. crediti Irpef, Ires, Iva ecc.).
Le novità introdotte dal 1° gennaio 2011 prevedono il divieto di compensazione tra crediti e debiti se esistono debiti iscritti a ruolo il cui termine di pagamento è scaduto, per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (decreto legge 78/2010 e indicazioni Agenzia delle Entrate, tra cui la circolare 13/E).
Sopra 1.500 euro, quindi, i contribuenti dovranno prima estinguere eventuali debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti, dopo di che potranno utilizzare il credito residuo in compensazione. Inoltre, sempre per effetto del dl 78/2010 (e del successivo decreto attuativo Mef del 10 febbraio 2011), il contribuente può pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e i relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione), compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).
Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente può presentare a Equitalia lo specifico modulo qui allegato, con cui dichiara l’avvenuto pagamento in compensazione tramite F24 accise e indica eventualmente a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.
In quest’ultimo caso la scelta dei debiti da compensare va effettuata entro 3 giorni dal conferimento della delega di pagamento se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel oppure, contestualmente, se il contribuente presenta l’F24 Accise agli sportelli dell’Agente della riscossione.