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L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni in merito al divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 €.
La circolare n. 13/E dell’11.03.2011, in particolare, chiarisce che:
• tra i debiti d’imposta che limitano la compensazione rientrano anche le ritenute alla fonte, l’imposta di registro e gli importi accessori;
• il divieto opera per tutte le cartelle notificate il cui termine di pagamento è scaduto;
• il divieto non opera in presenza di sospensione e rateizzazione;
• il divieto di compensazione opera solo con riferimento alla compensazione orizzontale, mentre è esclusa quella verticale;
• in caso di mancato rispetto del divieto in esame si applica la sanzione pari al 50% del debito iscritto a ruolo, nel limite dell’ammontare indebitamente compensato.
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