Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il liquidatore dei beni del concordato preventivo non può essere considerato soggetto attivo dei reati di bancarotta ( artt. 223 e 224 legge fall., richiamati nell’art. 236, comma secondo, n. 1), in quanto non espressamente menzionato tra gli autori propri dei suddetti reati, per come vengono indicati da tale disposizione né può essere ricompreso nella categoria dei “liquidatori di società” menzionata dalla stessa disposizione. I due organi presentano infatti profonde differenze e sostanzialmente nella figura del liquidatore concordatario manca l’elemento caratterizzante del rapporto organico con la società.