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Tutte le notizie e i dati non trasmessi dal contribuente e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti come risposta agli inviti dell’Agenzia delle Entrate non sono considerati a favore del contribuente per l’accertamento, tranne nel caso di dichiarazione da parte del contribuente stesso di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.
Questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21665 del 22/10/2010.