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Come noto l’art. 31 del D.L. 78/2010 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011 è vietato utilizzare in compensazione crediti fiscali e contributivi per il pagamento di tributi e contributi in presenza di ruoli scaduti per importi che superano la soglia di 1.500 euro.
Al fine di dare chiarimento in merito l’Agenzia delle entrate ha diramato un apposito comunicato stampa precisando che le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione dell’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per cui, secondo l’Agenzia il contribuente che abbia crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare compensazioni se non assolve, precedentemente, al pagamento del debito per il quale è scaduto il termine di pagamento.
In considerazione delle questioni ancora aperte, forti perplessità riguardano le responsabilità per il professionista in caso di compensazione di crediti in presenza delle cause ostative predette.
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