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Nessuna deducibilità per gli immobili strumentali acquistati dai contribuenti minimi a partire dal 1.1.2010.
La risoluzione n. 123/E dell’Agenzia delle Entrate, del 30 novembre 2010, elimina così ogni differenza con i soggetti in regime ordinario.
La perdita subita dai minimi, in relazione all’acquisto dell’immobile strumentale, è riportabile negli esercizi successivi nel limite di 5 anni, anche nel caso in cui da tale acquisto derivi il superamento della soglia dei 15.000 Euro di beni strumentali e quindi la fuoriuscita dal regime.
Infatti, il regime dei minimi cessa automaticamente a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente effettua acquisti di beni strumentali per un valore complessivo superiore ai 15.000 Euro.
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