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Nell’ambito del DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, in tema di compensazioni vanno segnalate le principali novità apportate dall’art. 31 comma 1 le quali introducono ulteriori importanti limitazioni. In particolare, il citato art. 31, prevede la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. La penalità, in caso di inosservanza del divieto, è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato e si calcola sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. Infine, le procedure di compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter, D.P.R. 600/1973, in caso di rimborsi fiscali, non operano per ruoli di importo fino a € 1.500.
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