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Le società e le cooperative forestali che acquistano un fondo rustico versano l’imposta di registro e l’imposta ipotecaria in misura fissa, anche se non hanno realizzato interventi di forestazione sul fondo.
Questo è quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 55/E del 22 novembre 2010, con la quale è stato recepito l’orientamento già espresso in passato dalla giurisprudenza.
L’Agenzia ha imposto pertanto agli Uffici di abbandonare la pretesa tributaria, laddove questa si basi esclusivamente sull’assenza di concreti interventi di forestazione. Infatti, ai fini del godimento dell’agevolazione, non è necessario che detti interventi si realizzino effettivamente, bensì è sufficiente che il fondo acquisito abbia in sé l’intrinseca idoneità al miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.
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