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A seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 18/2010 in materia di IVA, i soggetti passivi comunitari che assolvono l’IVA in un altro Stato UE per i beni ed i servizi ivi acquistati e importati possono ora chiederne il rimborso presso le proprie Amministrazioni finanziarie, senza doversi più interfacciare con uffici esteri.
In particolare, la richiesta di rimborso dell’IVA assolta in altri Stati membri UE da soggetti passivi stabiliti in Italia è presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’istanza di rimborso deve essere trasmessa entro il 30.09 di ciascun anno solare successivo al periodo di riferimento. Tuttavia, in via eccezionale, per il periodo d’imposta 2009, c’è più tempo per presentare la domanda di rimborso. Il Provvedimento delle Entrate dell’11 novembre 2010 ha, infatti, differito tale termine al 31 marzo 2011.
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