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A partire da lunedì 15 novembre 2010, i soggetti titolari di un contratto di mutuo prima casa che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedire loro il regolare pagamento delle rate del mutuo, possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate medesime, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
E’ stato, infatti, reso finalmente disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro l’apposito modello per la richiesta di sospensione della rate del mutuo.
A coprire i costi e gli oneri supportati dalle banche nel caso di sospensione delle rate del mutuo da parte del mutuatario provvede un apposito Fondo di solidarietà, il cui Gestore è stato individuato, con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14.09.2010, nella CONSAP.
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