La società per azioni è il tipo di strumento operativo a cui si fa ricorso quando l’attività da iniziare ha caratteristiche dimensionali di un certo rilievo, infatti si addice in modo particolare a quelle situazioni in cui sia il sito industriale che l’entità dell’investimento sono rilevanti per importanza e dimensioni.
Questo tipo di società ha infatti la possibilità di ricorrere al mercato dei capitali mediante l’emissione di obbligazioni quando la struttura dell’operazione riguarda importi e caratteristiche di piccole/medie dimensioni fino al ricorso al mercato mediante la quotazione in borsa della società stessa.
La società in esame ha l’obbligo del collegio sindacale e può essere unipersonale.
Il trattamento fiscale, tenuto conto che il reddito è soggetto ad aliquota del 27,5% in modo proporzionale, può rappresentare il giusto prelievo in un programma di pianificazione fiscale complessiva di un gruppo di imprese, è quindi simile a quello previsto per la SRL.
Normativa di riferimento:
Articolo 2325 e seguenti del c.c., nonché sentenze della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite n. 6070 e 6071 del 13 marzo 2013, nonché D.L. n. 91 del 24/6/2014.