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A partire dal 1° gennaio 2010, è possibile compensare (con altre imposte) crediti IVA superiori a € 10.000, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:
• della dichiarazione Iva annuale;
• dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale;
da cui il credito emerge.
Nel caso in cui il credito IVA da compensare superi i € 15.000, inoltre, è necessario che sulla dichiarazione IVA annuale vi sia:
• il visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato;
• in alternativa, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, la sottoscrizione da parte dei revisori contabili.
Nel caso in cui la dichiarazione IVA 2010 sia stata presentata entro il 05.10.2010 (termine così slittato dal 30.09.2010), ma senza visto di conformità e si intenda compensare un credito IVA annuale superiore a € 15.000, è possibile presentare una dichiarazione integrativa completa di visto di conformità nel termine massimo di 90 giorni, quindi entro il 03.01.2011.
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