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A partire dal 3 aprile 2010, è il medico che è tenuto a trasmettere telematicamente all’Inps il certificato di malattia del lavoratore, e non più il lavoratore stesso.
L’Inps mette, poi, a disposizione del datore di lavoro il relativo attestato di malattia:
• sul proprio sito, al quale il datore di lavoro può accedere inserendo il PIN;
• mediante invio dell’attestato di malattia sulla casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro.
Sull’argomento, l’Inps si è espressa con due circolari:
• la Circolare n. 60 del 16.04.2010, nella quale è stato illustrato il flusso telematico di dati “in entrata”, ovvero l’invio telematico dei certificati di malattia da parte dei medici all’INPS;
• la più recente Circolare n. 119 del 07.09.2010, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al flusso di dati “in uscita”, cioè alla trasmissione degli attestati di malattia da parte dell’Inps al datore di lavoro.
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