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Il soggetto titolare di un contratto di mutuo prima casa che versa in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedirgli il regolare pagamento delle rate del mutuo, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
A coprire i costi e gli oneri supportati dalle banche nel caso di sospensione delle rate del mutuo da parte del mutuatario provvede un apposito Fondo di solidarietà.
Le modalità di accesso a tale Fondo ed i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono state definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132 del 21.06.2010, le cui regole si applicano a partire dallo scorso 2 settembre, anche se si attendono ancora da parte del Ministero maggiori informazioni sull’accesso al beneficio e sul modello di domanda da utilizzare, oltre che l’individuazione del Gestore del Fondo.
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