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A seguito di diverse sentenze emanate nel 2009 dalla Corte di Cassazione sull’ambito soggettivo dell’IRAP, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo importanti chiarimenti sull’argomento nella Circolare n. 28/E del 28 maggio scorso.
Tre sono i principali concetti espressi:
• l’applicabilità dell’IRAP agli agenti di commercio ed agli altri ausiliari del commercio va valutata, come per i lavoratori autonomi, caso per caso in base alla sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione (effettuando così un cambio di orientamento rispetto a quanto affermato nella Circolare n. 48/E/2008);
• per il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, la disponibilità di uno studio attrezzato in base a quanto previsto dalla convenzione stessa non costituisce indice di esistenza dell’autonoma organizzazione e, quindi, l’IRAP non si applica;
• il difetto di autonoma organizzazione può essere dedotto dal contribuente anche in sede di impugnazione di un’eventuale cartella di pagamento ricevuta per non aver versato l’IRAP indicata in dichiarazione.
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