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L’Agenzia delle Entrate, con circolare 56/E del 23 dicembre 2009, ha finalmente detto sì alla possibilità per gli studi professionali di utilizzare come credito compensabile le ritenute residuali subite nell’anno e riattribute dai soci allo studio stesso. A condizione che i soci abbiano dato il loro preventivo assenso con atto avente data certa e precedente all’effettuazione della compensazione.
La circolare precisa al suo interno che i soggetti beneficiari di tale agevolazione non sono solo gli studi professionali, ma anche le società di persone, le imprese familiari, le società di armamento e quelle di fatto.
La possibilità di compensazione è usufruibile già a partire dall’1 gennaio 2010.
6838 è il nuovo codice tributo istituito per effettuare le compensazioni tra le imposte a debito a carico della società e il credito irpef derivante dalle ritenute residue attribuite dai soci.
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