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Il soggetto che ha compensato un credito Iva 2008 in eccesso rispetto a quello effettivamente spettante realizza una “indebita compensazione di crediti d’imposta”.
Tale violazione è ora punita con una sanzione che va dal 100% al 200% dell’importo indebitamente compensato, ovvero del 200% in misura fissa nel caso in cui il credito compensato in eccesso superi i € 50.000.
Il contribuente può, tuttavia, regolarizzare la propria posizione attraverso tre adempimenti:
• il versamento, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta della violazione, dell’importo del credito compensato in eccesso, con la sanzione ridotta del 10% e gli interessi moratori;
• la presentazione, entro il 30.09.2010, di una dichiarazione Iva/2009 integrativa nella quale indicare al rigo VL40 l’importo del credito pagato con ravvedimento;
• l’indicazione, all’interno della dichiarazione Iva/2010, del credito 2008 “ricostituito” al rigo VL8 e del credito complessivamente utilizzato in compensazione in F24 al rigo VL9.
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