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La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 3240 del 12 Febbraio 2010, ha risolto la delicata questione relativa alla doppia posizione previdenziale dell’amministratore che contestualmente presti anche la propria attività dentro la stessa società.
Nel corso degli anni, l’Inps, l’orientamento giurisprudenziale e la dottrina hanno assunto posizioni tra loro discordanti, circa l’obbligo della doppia iscrizione alla Gestione IVS e alla Gestione separata.
La Cassazione ha finalmente chiarito che occorre individuare l’attività nella quale il soggetto si occupa in misura prevalente e in funzione di questa, si procede all’iscrizione alla relativa Gestione previdenziale “che sarà l’unica cui il soggetto sarà tenuto”.
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