La Manovra estiva 2009, per limitare l’autonomia delle banche nel regolare le date di valuta e di disponibilità economica delle somme versate sui conti correnti, ha stabilito che, a decorrere dal 1° novembre 2009:
• la data di valuta per il beneficiario:
? dei bonifici: non può più superare 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento;
? degli assegni circolari: non può più superare 1 giorno lavorativo successivo alla data del versamento;
? degli assegni bancari: non può più superare i 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
• la data di disponibilità economica per il beneficiario:
? dei bonifici: non può più superare i 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento;
? degli assegni circolari: non può più superare i 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento;
? degli assegni bancari: non può più superare i 5 giorni lavorativi successivi alla data del versamento.
A decorrere dal 1° aprile 2010, tuttavia, anche la data di disponibilità economica degli assegni bancari non potrà più superare i 4 giorni lavorativi.