La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio riguarda sia gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, che quelli su “parti comuni di edifici residenziali”.
In merito a cosa debba intendersi per “parti comuni di edifici residenziali”, vi era una divergenza tra:
• quanto previsto dalla Legge n. 449/1997, istitutiva dell’agevolazione, che fa riferimento solo alle parti comuni indicate al n. 1) dell’art. 1117 del c.c.;
• quanto previsto dal Decreto attuativo n. 41/1998, il quale per “parti comuni” intende tutte quelle indicate dall’art. 1117 del c.c., quindi anche quelle di cui ai nn. 2) e 3).
Anche gli orientamenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria sono stati finora contrastanti.
A fare luce sulla questione, la stessa è ora intervenuta con Risoluzione n. 7/E del 12.02.2010, dando rilievo all’interpretazione più ampia, intendendo, quindi, per “parti comuni”, tutte quelle indicate dall’art. 1117 del c.c., non solo quelle di cui al n. 1) di questo.