Fino al 25 settembre 2009, un soggetto non residente, per assolvere gli adempimenti Iva connessi alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel territorio dello Stato, poteva ricorrere a:
• l’identificazione diretta;
• la nomina di un rappresentante fiscale;
anche in presenza di stabile organizzazione in Italia.
In sostanza, era consentito a tali soggetti avere una duplice posizione Iva in Italia:
• quella relativa all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale;
• quella relativa alla stabile organizzazione.
A partire dal 26 settembre 2009, data di entrata in vigore del D.L. n. 135/2009 che ha recepito quanto affermato nella sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 16 luglio 2009 (causa C. 244/08), al soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia è fatto divieto di assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato: tale soggetto deve agire ora solo tramite la stabile organizzazione presente sul territorio dello Stato.
Per adeguare alla nuova normativa il c.d. “modello ANR”, che i soggetti non residenti devono utilizzare per la “Dichiarazione per l’identificazione diretta, di variazione dati o cessazione attività”, con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.12.2009 è stato approvato il nuovo modello ANR/3, utilizzabile dal 1° gennaio 2010 in sostituzione del precedente modello ANR/2.