Oltre alla retribuzione che gli sarebbe spettata per i periodi di lavoro svolti nella sua sede abituale, il lavoratore in trasferta ha altresì diritto a somme aggiuntive, pari ai costi sostenuti nel corso della trasferta stessa (rimborsi) e / o rappresentati da indennità forfettarie degli oneri di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. I risvolti fiscali e contributivi tanto dei rimborsi quanto delle indennità sono diversi a seconda che trattasi di trasferte all’interno o fuori dal Comune in cui insiste la sede di lavoro dell’interessato.
Il trattamento in busta paga delle trasferte ha peraltro conosciuto di recente una serie di novità normative, figlie del D.Lgs 192/2024 e della “Legge di Bilancio 2025”: in particolare quest’ultima condiziona, dall’anno corrente, la non imponibilità fiscale e contributiva dei rimborsi all’utilizzo, da parte dei dipendenti, di sistemi di pagamento tracciabili, nell’ottica di disincentivare l’uso del contante.
Isbn: 2499-5800