Relativamente alla residenza fiscale delle società, il D.Lgs 209/2023 sostituisce, a decorrere dal 2024, gli usuali criteri (sede dell'amministrazione e dell’oggetto principale), con altri basati su sede della direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale.
Di fatto, viene meno il vecchio concetto di “place of effective management” latu sensu, ora perimetrato in modo maggiormente concreto e sostanziale, con esclusivo riguardo al luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società.
Permane l’alternatività tra tutti e tre gli elementi, dimodoché ciascun criterio, di per sé, resta sempre in grado di fondare il collegamento con l’imposizione delle persone giuridiche.
Isbn: 2499-5800