Dal 3 aprile i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postalepossono essere esclusi dal calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Con la pubblicazione del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025, viene infatti approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, come riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.
Il provvedimento attua quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del DPCM del 14 gennaio 2025, n. 13, in vigore dal 5 marzo 2025. Tale disposizione esclude dal patrimonio mobiliare considerato ai fini dell’indicatore gli investimenti in titoli di Stato previsti dall’articolo 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
A partire dal 3 aprile 2025, entra in vigore la nuova modulistica che sostituisce i modelli e le istruzioni precedenti, mentre resta invariato il modello standard dell’attestazione ISEE.
Le DSU già presentate nel corso dell’anno rimangono valide fino alla loro naturale scadenza per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Tuttavia, è sempre possibile richiedere una nuova attestazione ISEE presentando una DSU aggiornata in base alla normativa recentemente introdotta.
In Allegato il decreto con i nuovi modelli di DSU dichiarazione sostitutiva Unica, necessari per ottenere il proprio ISEE familiare dall'INPS e relative istruzioni:
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. La dichiarazione va presentata all'Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La Dichiarazione può essere anche presentata direttamente dal richiedente per via telematica sul sito dell'Inps.