Il Governo il 23/10/2023 ha presentato la bozza del Decreto Legislativo contenente modificazioni allo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) ed ha modificato l’istituto dell’autotutela, prevedendo l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10 quater) e l’esercizio del potere di autotutela facoltativa (art. 10 quinques).
Nel presente approfondimento si analizzano distintamente i due istituti per vedere se sono stati rispettati i principi e criteri direttivi della succitata legge delega (art. 76 della Costituzione).
Approfondimento gratuito in pdf di 5 pagine.
L’istituto dell’autotutela in materia tributaria si concretizza nella potestà della Pubblica Amministrazione di procedere all’annullamento, alla revoca totale o parziale, alla rettifica ovvero alla riforma di un provvedimento illegittimo precedentemente adottato, come previsto dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione.
Prima della recente delega fiscale, il fondamento normativo dell’autotutela tributaria, oltre che nel principio generale di legalità, era da ricercare nell’art. 2-quater D.L. n. 564 del 30/09/1994, convertito con modifiche dalla L. n. 656 del 30/11/1994, e nel relativo regolamento di esecuzione D. M. n. 37 dell’11 febbraio 1997.
La legge n. 111 del 09 agosto 2023 con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale all’art. 4, primo comma, lett. h), ha previsto la necessità di:
Il Governo il 23/10/2023 ha presentato la bozza del Decreto Legislativo contenente modificazioni allo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212 del 27/07/2000) ed ha modificato l’istituto dell’autotutela, prevedendo l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10 quater) e l’esercizio del potere di autotutela facoltativa (art. 10 quinques).
Nel presente approfondimento si analizzano distintamente i due istituti per vedere se sono stati rispettati i principi e criteri direttivi della succitata legge delega (art. 76 della Costituzione).
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