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Il D.P.R. 633/1972 prescrive l’indetraibilità dell’IVA eventualmente applicata sugli immobili a “destinazione abitativa” e sulle relative spese collegate. Il punto interpretativo è la definizione del perimetro della “destinazione abitativa”.
La lettura restrittiva di prassi, ai fini della detraibilità sui costi sostenuti, impone una classificazione per natura, in base alla categoria catastale d’appartenenza dell’immobile. Tale impostazione è però superata da una lettura estensiva del disposto normativo, proposta dalla giurisprudenza di legittimità (sempre più consolidata): secondo questa interpretazione, in coerenza con i principi che stanno alla base dell’IVA, la “destinazione abitativa” deve essere qualificata in base all’effettivo utilizzo dell’immobile.
La presente circolare riepiloga la disciplina e i principali rimandi alla giurisprudenza.
Isbn: 2499-5800
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