Il legato di genere ed il legato di specie, disciplinati rispettivamente dall’art. 653 e 654 c.c., hanno ciascuno delle particolari caratteristiche che giustificano la loro diversa disciplina civilistica: il tratto distintivo tra i due tipi di legato è che nel legato di genere vero e proprio nel patrimonio del testatore non si rinviene alcuna cosa del genere indicato dal de cuius, per cui spetta all’onerato procurarsi la cosa appartenente a quel genere ed eseguire la disposizione a favore del legatario (si tratta, perciò, di un legato obbligatorio). Di recente, l’Amministrazione Finanziaria ha mutato la propria storica posizione sul trattamento fiscale delle diverse fattispecie, accogliendo la tesi della parificazione del legato di genere a qualunque altro tipo di legato, affermando, con la circolare n. 19/E del 06.07.2023, che “il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie”. |
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