La rinuncia del socio a crediti nei confronti della società partecipata non prevede più il meccanismo del c.d. ”incasso giuridico”, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16595/2023 che ha (ri)trattato l’annosa questione della rinuncia dei soci ai crediti correlati a redditi tassabili per cassa. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che, in tema di imposte sui redditi, in ragione del comma 4- bis dell’art. 88 del TUIR, (introdotto dall’articolo 13 del D.Lgs 147/2015), la rinuncia operata da un socio nei confronti della società per il credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l’obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare (con applicazione della ritenuta fiscale ex art. 26 del D.P.R. 600/1973).
Le nuove disposizioni del TUIR hanno rimediato all’”asimmetria fiscale” o “salto d‘imposta” di cui alla previgente disciplina (art. 55 del TUIR). Ciò vale anche per i crediti dei soci che vengono convertiti in partecipazioni e per le fattispecie reddituali “non dedotte” dalla società, come i compensi degli amministratori – soci, giacchè sarebbe immotivato un trattamento discriminatorio.
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