Come noto, la società semplice viene anche utilizzata come veicolo “leggero” per la gestione del ricambio generazionale: in base all’art. 2284 c.c., infatti, “Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano” (classica regola di funzionamento delle quote di società di persone in caso di decesso del socio). Alla morte del socio, infatti, gli eredi possono scegliere di liquidare la quota agli eredi oppure, ovviamente con il consenso di questi ultimi, di farli subentrare nella posizione di socio; la società semplice è, sotto questo profilo, un mezzo per evitare l’ingerenza delle famiglie allargate.
Nella presente circolare cercheremo di capire quale sia la fiscalità prevista per il passaggio di quote agli eredi in ipotesi di successione o donazione della società semplice.
Isbn: 2499-5800