Con la conversione in legge del “Decreto Lavoro” è stata modificata la disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori degli Enti del Terzo Settore, incluse le Imprese Sociali.
Prima di tale riforma, gli Enti del Terzo Settore non potevano corrispondere ai lavoratori, subordinati o autonomi, retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi. Tali limiti erano derogabili solo in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle seguenti attività di interesse generale: interventi e prestazioni sanitarie; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Il “Decreto Lavoro” ha abrogato il riferimento alle suddette attività, con la conseguenza che tutti gli ETS, qualunque sia l’attività di interesse generale esercitata, possono, in presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, derogare al suddetto limite retributivo.
Isbn: 2499-5800