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Il “Decreto Milleproroghe” ha previsto la proroga di un anno dei termini indicati nell’art. 60, comma 7-bis D.L. 104/2020, relativi alla sospensione degli ammortamenti.
In considerazione di tale norma, i soggetti OIC adopter anche per l’esercizio in corso al 31.12.2023, potranno optare, in deroga all’art. 2426, co. 1, n. 2 c), c.c., per la non effettuazione fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
La scelta deve essere motivata nella nota integrativa e circostanziata ad eventi che possano incidere sul risultato, alla luce di opportune valutazioni sugli effetti patrimoniali e finanziari dell’impresa.
Isbn: 2499-5800
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