QUADRO SINOTTICO
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1, commi 186 – 205, della Legge n. 197/2022
Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (esclusa l’Agenzia delle Entrate – Riscossione – Ader).
CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE ART. 1, commi 206 – 212, della Legge n. 197/2022
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data dell’01-01-2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e di Secondo Grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Si applica, in quanto compatibile con la presente disposizione, l’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE ART. 1, commi 213 – 218, della Legge n. 197/2022
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai precedenti commi da 186 a 205 (definizione liti pendenti), nelle controversie tributarie pendenti alla data dell’01-01-2023 innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. n. 546/1992, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi come in seguito, di tutte le pretese azionate in giudizio. Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390 del codice di procedura civile.
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI ART. 1, commi 166 – 173, della Legge n. 197/2022
Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni.
Quadro sinottico gratuito delle principali definizioni agevolate previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n.197/2022):