Gli amministratori – così come disposto dall’art. 2486, comma 1 del c.c. – conservano un potere gestorio al fine di preservare l’integrità e il valore del patrimonio sociale e, con esso, la garanzia di soddisfazione dei creditori.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, agli amministratori sarà invece inibita l’assunzione, per conto della società, di nuovi impegni e/o obbligazioni che potrebbero in qualche modo mettere a rischio il diritto dei creditori. Il patrimonio sociale non potrà più considerarsi destinato alla realizzazione dello scopo sociale, ma ciò non equivale ad un’automatica cessazione di qualsiasi attività da parte della società, cessazione che potrebbe pregiudicare l’integrità stessa del patrimonio.
Non può sorgere automaticamente, pertanto, la responsabilità degli amministratori, dalla mera prosecuzione dell’attività di impresa, ma sarà onere del curatore fallimentare provare che in presenza di una causa di scioglimento, siano state intraprese iniziative imprenditoriali connotate come tali dall’assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.
Isbn: 2499-5800