Contro il caro bollette, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro (come fringe benefits) per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.
In allegato il fac-simile, in formato word personalizzabile, di di chiarazione sostitutiva di atto notorio, che il lavoratore dipendente del settore privato deve fornire al datore di lavoro, al fine dell'attestazione del possesso della documentazione che prova il pagamento delle suddette utenze domestiche, per le quali riporta nell’autocertificazione gli elementi necessari per identificarle:
Sempre con autocertificazione, il dipendente deve attestare che le stesse fatture non sono state oggetto di richiesta di rimborso totale o parziale.
Tutta la documentazione presentata deve essere conservata anche dal dipendente per eventuali controlli fiscali.
Ricordiamo che limitatamente al periodo di imposta 2022, l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis è intervenuto per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concesse al lavoratore, ovvero:
Fringe benefits bollette: Fac-simile, in formato word personalizzabile, di Autocertificazione, che il lavoratore dipendente del settore privato deve fornire al datore di lavoro, al fine dell'attestazione del possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze domestiche, per le quali riporta nell’autocertificazione gli elementi necessari per identificarle: