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Dal 1° gennaio 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio n. 234/2021 agli articoli 11 e 13 del TUIR, nonché al DL n. 3/2020, vengono modificate le aliquote e scaglioni di reddito annui per la determinazione dell’Irpef lorda, le detrazioni per lavoro e le condizioni per aver diritto al trattamento integrativo. Dal 1° marzo 2022, inoltre, come disposto dal D. Lgs. n. 230/2021 e dal DL n. 4/2022, cambiano le regole per fruire delle detrazioni d’imposta per figli a carico, come disciplinate dall’art. 12 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, con la recente Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, è intervenuta per fornire chiarimenti in ordine alle modifiche in vigore dal 2022, specificando anche che, nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software, potranno farlo entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
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