La figura giuridica del trust prevede, per effetto della determinazione da parte di un settlor (disponente), lo sdoppiamento della proprietà di beni, che pervengono in capo a un trustee (gestore), per finalità determinate nell’atto di trust, o a beneficio di qualcuno.
Sotto il profilo tributario, in particolare delle imposte sui redditi, possono configurarsi trust differenziati in ragione della soggettività fiscale, che può essere piena e diretta (in particolare nei trust opachi), oppure simile a quella delle società di persone, con imputazione dei redditi in capo ai beneficiari (trust trasparenti).
Quando il trust non prevede un vero e proprio trasferimento della disponibilità dei beni dal disponente al trustee, oppure ne è prevista la possibilità di revoca da parte del disponente, l’amministrazione finanziaria lo può contestare e disconoscere, in quanto trust “interposto”, secondo le previsioni dell’art. 37, comma 3 del D.P.R. 600/1973.