La definizione di Ente del Terzo Settore è centrata, sotto il profilo oggettivo, sullo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ciononostante, con l’entrata in vigore della Riforma, l’attenzione di operatori e professionisti si è da subito concentrata sulle attività diverse da quelle di interesse generale.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio scorso del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107 - Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse, sono stati definiti i caratteri della strumentalità e della secondarietà che devono connotare le attività diverse degli Enti del Terzo Settore per la loro permanenza nel Registro Unico Nazionale.
Isbn: 2499-5800