Nel diritto penale è acquisito il principio in base al quale non è possibile essere obbligati a rendere dichiarazioni sfavorevoli a sé stessi: si tratta di un aspetto da correlare al diritto di difesa riconosciuto a ciascuno a fronte delle varie giurisdizioni.
L’ordinamento comunitario è favorevole, come si dirà, a riconoscere al principio una valenza molto ampia, estesa – in generale - ai rapporti tra i privati e la PA.
Nel caso in cui risulti ammissibile un simile “diritto al silenzio”, è necessario coordinarlo con le molte previsioni del nostro ordinamento tributario, che obbligano o inducono - in sostanza - il contribuente a collaborare con il fisco, e con la presenza di un altro diritto, quello al contraddittorio, pure “consacrato” a livello comunitario e interno, che mette il contribuente nella condizione di parlare a proprio vantaggio, più che di tacere per evitare uno svantaggio.
Isbn: 2499-5800