Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, che sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta dovuta sull’atto di acquisto in cui il credito è maturato, può essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF, ovvero in compensazione delle imposte dovute.
Tale importo non può invece essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute per gli atti presentatati per la registrazione successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la norma dispone che, in relazione alle imposte dovute per tali atti o denunce, il credito debba essere utilizzato per l’intero importo.
Sulla questione si registrano diversi interventi dell’amministrazione finanziaria, utili a cogliere il funzionamento di questa agevolazione.
Isbn: 2499-5800