I registri contabili possono essere tenuti e conservati, oltre che in modalità cartacea (analogica), anche secondo modalità informatiche (art. 7, co. 4-ter, D.L. 10.06.1994, n. 357, conv. L. 08.08.1994, n. 489).
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 09.04.2021, n. 236, gli obblighi di conservazione dei registri tenuti in modalità elettronica non vengono però meno, dato che la deroga interessa solamente la tenuta dei registri. Ne consegue che, in generale, i libri e registri “smaterializzati” sono soggetti all’obbligo di materializzazione entro i termini previsti dalla norma.
Isbn: 2499-5800