Quando previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto, i soci possono finanziare temporaneamente, a titolo di mutuo, la propria società con possibilità di restituzione delle somme interessate. Quando la società si trova in stato di piena salute, la restituzione di questi finanziamenti è libera; diversamente quando questa presenta una situazione di squilibrio finanziario, anche prima di un conclamato stato di crisi, i finanziamenti dei soci diventeranno postergati: sarà possibile restituirli solo dopo che saranno soddisfatti tutti gli altri creditori sociali non postergati. I finanziamenti effettuati dagli amministratori, nelle medesime condizioni, dovranno sottostare anch’essi al vincolo della postergazione. Limitatamente ai finanziamenti effettuati nel periodo che va dal 9 aprile al 2020 al 31cdicembre 2020, alla luce degli eventi eccezionali che investono ancora oggi l’economia italiana, il Legislatore ha disposto, in via temporanea, la sterilizzazione della postergazione, per soci ed amministratori.
Isbn: 2499-5800