L’art. 40 del D.l. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni, ha apportato delle modifiche al procedimento relativo alla cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese e società non più operative. In particolare:
il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal D.P.R. n. 247/2004 e dall'art. 2490 co. 6 c.c., nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore;
in relazione alle società di persone, questo deve verificare, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili (in presenza di tali beni, dovrà sospendere il procedimento e rimettere gli atti al presidente del Tribunale);
con riferimento alle società di capitali, in determinate ipotesi, è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione.