L’art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 127 del 2015 dispone che tramite D.M. possono essere previsti specifici esoneri dall’obbligo di trasmissione elettronica dei corrispettivi in funzione della tipologia di attività esercitata. Tali esoneri sono stati previsti per il 2019 dal D.M. del 10.05.2019
Recentemente il MEF con il D.M. 24.12.2019 ha prorogato l’esonero da memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi riferito alle operazioni cd. “marginali”, cioè inferiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente nonché “connesse/collegate” a quelle per le quali vige l’esonero da certificazione del corrispettivo.
Isbn: 2499-5800