La cessione di beni a un cliente comunitario può essere fatturata come operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993. L’onere della prova di consegna – movimentazione dei beni dall’Italia ad altro Stato UE – ricade sul cedente italiano che emette una fattura non imponibile IVA, pena il recupero dell’imposta sull’operazione. Dal 1° gennaio 2020 viene armonizzata la documentazione utile a fornire tale prova – tutti gli Stati membri dovranno utilizzare i medesimi elementi di prova – introducendo una sorta di check list dei documenti ritenuti validi giustificativi della consegna al cliente UE. Gli oneri documentali aumentano quando la spedizione è curata dal cliente comunitario (vendite EXW).