La cessione della “lista clienti” assume specifico rilievo ai fini dell’IVA, dato che tale operazione non può essere qualificata come cessione di ramo di azienda [fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972].
Il chiarimento è stato fornito nella risposta ad interpello n. 466/2019, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, relativa alla cessione della clientela di uno studio professionale.
Ai fini dell’individuazione della propria soluzione interpretativa, l’Agenzia ha compiuto una ricostruzione di cosa sia, sotto il profilo civilistico, l’“azienda”, e delle ragioni per cui la cessione della clientela da parte di un’impresa non possa configurare una cessione di azienda o di ramo aziendale, ma solo una vendita di un singolo bene (costituente parte dell’avviamento dell’impresa stessa).